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mercoledì 23 settembre 2015

CONFCULTURA

 QUI http://www.confcultura.it/it/musei-e-siti-in-gestione.htm

Musei e siti in gestione

Con l’emanazione della Legge n. 4/93 (Legge Ronchey) sono state istituzionalizzate nei musei, biblioteche ed archivi di Stato le attività volte ad informare il pubblico, ad accoglierlo nelle varie strutture e ad assisterlo tramite vari strumenti (guide, cataloghi, visite guidate, supporti audiovisivi, ecc) ma anche ad intrattenerlo in strutture di ristoro (bar e ristoranti) e ad offrirgli la possibilità di acquistare oggetti ispirati al patrimonio museale nei negozi dell’arte.

I siti in gestione

I Servizi aggiuntivi

(Art. 117 D. L. 22/01/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
  1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
  2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di iniziative promozionali.
  3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
  4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste dall'articolo 115. 5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
introiti

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